Liste di attesa

Questa sotto-sezione non è compilata in quanto gli obblighi di cui all’art. 41. comma 6 del D.Lgs. 33/2013 non riguardano questa pubblica amministrazione.
Norma di riferimento – art. 41, comma 6 D.Lgs. n. 33/2013

“Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata”.